AccordoSez. B

Art. 3.36

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

In vigore dal 13 ott 2023
.36 Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. Qualora la parte convenuta non notifichi alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura o che la misura notificata a norma dell'.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi di tale parte previsti dalle disposizioni di cui all'.25 (Ambito di applicazione), la parte convenuta avvia negoziati con la parte attrice al fine di raggiungere un accordo sulla compensazione accettabile per entrambe le parti. 2. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dall'emissione del lodo del colllegio arbitrale a norma dell'.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale) con il quale il collegio arbitrale ha stabilito che non è stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale o che la misura adottata per darvi esecuzione non è compatibile con le disposizioni di cui all'.25 (Ambito di applicazione), la parte attrice, previa notifica all'altra parte e al comitato, ha il diritto di adottare misure adeguate, equivalenti all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica deve specificare tali misure. La parte attrice può adottare tali misure in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3. 3. Se ritiene che le misure adottate dalla parte attrice non siano equivalenti all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice e al comitato prima della scadenza del termine di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario, dopo aver eventualmente acquisito il parere di esperti, notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e al comitato entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Le misure non possono essere adottate prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e devono essere compatibili con il lodo del collegio arbitrale. 4. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 45 giorni dalla data della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3. 5. Le misure di cui al presente articolo sono temporanee e non si applicano: a) una volta che le parti abbiano raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell'.39 (Soluzione concordata); oppure b) una volta che le parti abbiano raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 1, permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'.25 (Ambito di applicazione); oppure c) una volta che la misura di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'.25 (Ambito di applicazione) sia stata revocata o modificata al fine di renderla compatibile con tali disposizioni, secondo quanto disposto dall'.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 2.
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-3-36

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