AccordoSez. B

Art. 3.41

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 13 ott 2023
.41 Comunicazione di informazioni 1. Su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire pareri di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate alle parti affinché queste ultime possano formulare osservazioni. 2. Le persone fisiche e giuridiche interessate delle parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, in conformità dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-3-41

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Comunicazione di informazioni (Art. 3.41 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo