AccordoSez. B

Art. 3.44

Elenchi degli arbitri

In vigore dal 13 ott 2023
.44 Elenchi degli arbitri 1. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le parti compilano, un elenco di cinque persone disposte e idonee a fungere da presidente di un collegio arbitrale secondo quanto previsto all'.29 (Costituzione del collegio arbitrale). 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato compila un elenco di almeno 10 persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte propone un elenco di almeno cinque persone idonee ad esercitare la funzione di arbitro. 3. Il comitato provvede a garantire l'aggiornamento degli elenchi di persone designate per l'esercizio delle funzioni di presidente o arbitro, istituiti rispettivamente in applicazione dei paragrafi 1 e 2. 4. Gli arbitri possiedono conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale o di investimenti o nella risoluzione delle controversie derivanti da accordi commerciali internazionali. Essi sono indipendenti ed esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non sono collegati al governo di alcuna parte e sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'allegato 11 (Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-3-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Elenchi degli arbitri (Art. 3.44 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo