Accordo›Capo 4
Art. 4.3
Modifiche
In vigore dal 13 ott 2023
.3
Modifiche
1. Le parti possono convenire di modificare il presente accordo. Le modifiche del presente accordo entrano in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge, come previsto dallo strumento di modifica.
2. Nonostante quanto previsto al paragrafo 1 le parti possono adottare in sede di comitato una decisione di modifica del presente accordo, ove previsto dal medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-4-3