Accordo›Capo 4
Art. 4.9
Divulgazione delle informazioni
In vigore dal 13 ott 2023
.9
Divulgazione delle informazioni
1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di obbligare le parti a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.
2. Qualora una parte comunichi al comitato informazioni considerate riservate a norma delle proprie leggi e dei propri regolamenti, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-4-9