Accordo›Capo 4
Art. 4.11
Mancanza di efficacia diretta
In vigore dal 13 ott 2023
.11
Mancanza di efficacia diretta
Resta inteso che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtù del diritto internazionale pubblico.
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