AccordoCapo 4

Art. 4.11

Mancanza di efficacia diretta

In vigore dal 13 ott 2023
.11 Mancanza di efficacia diretta Resta inteso che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtù del diritto internazionale pubblico.
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-4-11

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Mancanza di efficacia diretta (Art. 4.11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo