Accordo›Capo 4
Art. 4.5
Eccezioni relative alla sicurezza
In vigore dal 13 ott 2023
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Eccezioni relative alla sicurezza
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da:
a) obbligare le parti a fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
b) impedire alle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e relativi al traffico di altri prodotti e materiali e ad attività economiche direttamente o indirettamente finalizzate all'approvvigionamento di un'installazione militare;
ii) in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;
iii) in relazione ai materiali fissili o da fusione, o ai materiali da essi derivati; oppure
iv) qualora tali provvedimenti siano adottati in tempo di guerra o in altre situazioni di emergenza nelle relazioni internazionali, oppure per proteggere infrastrutture critiche pubbliche (ossia le infrastrutture per le comunicazioni o la fornitura di energia o di acqua, che forniscono beni o servizi essenziali alla collettività) da tentativi deliberati di disattivarle o destabilizzarle;
c) impedire alle parti di intraprendere ogni azione diretta al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-4-5