Accordo›Capo 4
Art. 4.7
Eccezione specifica
In vigore dal 13 ott 2023
.7
Eccezione specifica
Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
Storico versioni
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