Art. 4.7 · Eccezione specifica
AccordoCapo 4

Art. 4.7

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Eccezione specifica

In vigore dal 13 ott 2023
.7 Eccezione specifica Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
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