Art. 4.5 · Eccezioni relative alla sicurezza
AccordoCapo 4

Art. 4.5

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Eccezioni relative alla sicurezza

In vigore dal 13 ott 2023
.5 Eccezioni relative alla sicurezza Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da: a) obbligare le parti a fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; b) impedire alle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza: i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e relativi al traffico di altri prodotti e materiali e ad attività economiche direttamente o indirettamente finalizzate all'approvvigionamento di un'installazione militare; ii) in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare; iii) in relazione ai materiali fissili o da fusione, o ai materiali da essi derivati; oppure iv) qualora tali provvedimenti siano adottati in tempo di guerra o in altre situazioni di emergenza nelle relazioni internazionali, oppure per proteggere infrastrutture critiche pubbliche (ossia le infrastrutture per le comunicazioni o la fornitura di energia o di acqua, che forniscono beni o servizi essenziali alla collettività) da tentativi deliberati di disattivarle o destabilizzarle; c) impedire alle parti di intraprendere ogni azione diretta al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-4-5