AccordoSez. B

Art. 3.43

Decisioni e lodi del collegio arbitrale

In vigore dal 13 ott 2023
.43 Decisioni e lodi del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimità. Qualora risulti tuttavia impossibile adottare una decisione all'unanimità, si procede a maggioranza. 2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e non creano alcun diritto nè alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'.25 (Ambito di applicazione), e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il comitato rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza di qualsiasi informazione indicata da una delle parti come riservata.
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Decisioni e lodi del collegio arbitrale (Art. 3.43 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo