Art. 3.33 · Esecuzione del lodo del collegio arbitrale
AccordoSez. B

Art. 3.33

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Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

In vigore dal 13 ott 2023
.33 Esecuzione del lodo del collegio arbitrale Ciascuna parte adotta le misure necessarie per dare esecuzione in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adopera per concordare il termine entro cui darvi esecuzione.
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