AccordoCapo 2

Art. 2.5

Indennizzo delle perdite

In vigore dal 13 ott 2023
.5 Indennizzo delle perdite 1. Gli investitori contemplati di una parte, i cui investimenti disciplinati abbiano subito perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio dell'altra parte, ottengono da quest'ultima, in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altre forme di liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello riservato da tale parte ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi paese terzo, e comunque quello dei due più favorevole all'investitore contemplato interessato. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli investitori contemplati di una parte che, in una delle situazioni previste dal paragrafo 1, subiscano perdite nel territorio dell'altra parte derivanti: a) dalla requisizione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra parte; oppure b) dalla distruzione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra parte, senza che la situazione lo richiedesse; ottengono dall'altra parte la restituzione dei beni o l'indennizzo delle perdite subite.
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Indennizzo delle perdite (Art. 2.5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo