AccordoCapo 3Sez. A

Art. 3.1

Ambito di applicazione e definizioni

In vigore dal 13 ott 2023
.1 Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sezione si applica alle controversie tra un ricorrente di una parte e l'altra parte, relative a un trattamento1 che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), qualora si ritenga che tale violazione abbia causato danni o perdite al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco. ______  1 Le parti convengono che il termine "trattamento" può comprendere anche le omissioni. 2. Ai fini della presente sezione, salvo disposizione contraria, si intende per: a) "parti della controversia", il ricorrente e il convenuto; b) "ricorrente", un investitore di una delle parti che intende presentare o ha presentato una domanda in applicazione della presente sezione, agendo: i) per proprio conto; oppure ii) per conto di un'impresa stabilita in loco, quale definita alla lettera c), di proprietà o sotto il controllo del ricorrente1; ______  1 Si precisa che il paragrafo 2, lettera b), rappresenta l'accordo delle parti a trattare un'impresa stabilita in loco come un cittadino di un altro Stato contraente ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), della convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, del 18 marzo 1965. c) "impresa stabilita in loco", una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo2 di un investitore di una parte, stabilita nel territorio dell'altra parte; ______  2 Una persona giuridica è: a) a) di proprietà di persone fisiche o giuridiche dell'altra parte, se più del 50% del capitale sociale è di effettiva proprietà di persone fisiche o giuridiche dell'altra parte; b) controllata da persone fisiche o giuridiche dell'altra parte, se tali persone fisiche o giuridiche hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente la sua attività. d) "parte non coinvolta nella controversia", Singapore, qualora il convenuto sia l'Unione o uno Stato membro dell'Unione; oppure l'Unione, qualora il convenuto sia Singapore; e) "convenuto", Singapore oppure, nel caso della parte UE, l'Unione o lo Stato membro dell'Unione, a seconda della notifica effettuata a norma dell'.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento); e f) "finanziamento da parte di terzi", qualsiasi finanziamento erogato da una persona fisica o giuridica che non sia coinvolta nella controversia, qualora tale persona concluda un accordo con una parte della controversia per finanziare in tutto o in parte le spese del procedimento in cambio di una quota o di altra pretesa in relazione ai proventi sui quali la parte della controversia possa acquisire un diritto in esito al procedimento, oppure qualora tale persona eroghi tale finanziamento sotto forma di donazione o di sovvenzione.
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-3-1

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