AccordoCapo 3Sez. A

Art. 3.3

Consultazioni

In vigore dal 13 ott 2023
.3 Consultazioni 1. Se non è possibile risolvere una controversia come previsto all'.2 (Risoluzione amichevole), il ricorrente di una parte che adduca una violazione delle disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) può presentare all'altra parte una richiesta di consultazioni. 2. La richiesta di consultazioni contiene le informazioni seguenti: a) il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'impresa stabilita in loco; b) le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) che si presume siano state violate; c) la base giuridica e fattuale della controversia, compreso il trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti); e d) la misura correttiva richiesta e la stima della perdita o del danno che tale violazione avrebbe causato al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco. 3. La richiesta di consultazioni è presentata: a) entro 30 mesi dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco, sia venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto venire a conoscenza, del trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti); oppure b) qualora il termine di cui alla lettera a) scada mentre sono esperiti i mezzi di ricorso nazionali, entro un anno dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco, abbia rinunciato a esperire i mezzi di ricorso nazionali e, in ogni caso, entro 10 anni dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco, sia venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto venire a conoscenza, del trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti). 4. Qualora il ricorrente non abbia presentato una domanda a norma dell'.6 (Presentazione della domanda al tribunale) entro 18 mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, si ritiene che il ricorrente abbia ritirato la propria richiesta di consultazioni e qualsiasi avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, e che abbia rinunciato al proprio diritto di presentare tale domanda. Tale periodo può essere esteso di comune accordo tra le parti coinvolte nelle consultazioni. 5. I termini di cui ai paragrafi 3 e 4 non rendono una domanda irricevibile se il ricorrente può dimostrare che la mancata richiesta di consultazioni o la mancata presentazione della domanda, a seconda del caso, è attribuibile all'impossibilità del ricorrente di agire in conseguenza di azioni deliberatamente intraprese dall'altra parte, a condizione che il ricorrente agisca non appena sia ragionevolmente nella possibilità di farlo. 6. La richiesta di consultazioni è inviata all'Unione qualora riguardi una presunta violazione del presente accordo da parte dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione. 7. Le parti della controversia possono tenere le consultazioni mediante videoconferenza o altri mezzi, ove opportuno, ad esempio quando il richiedente sia una piccola o media impresa.
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-3-3

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