Accordo›Capo 3›Sez. A
Art. 3.5
Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento
In vigore dal 13 ott 2023
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Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento
1. Qualora la controversia non possa essere risolta entro tre mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, il ricorrente può notificare un avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, che specifica per iscritto l'intenzione del ricorrente di avviare il procedimento per la risoluzione della controversia e contiene le informazioni seguenti:
a) il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'impresa stabilita in loco;
b) le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) che si presume siano state violate;
c) la base giuridica e fattuale della controversia, compreso il trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti); e
d) la misura correttiva richiesta e la stima della perdita o del danno che tale violazione avrebbe causato al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco.
L'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento è inviato all'Unione o a Singapore, a seconda dei casi.
2. Qualora l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento sia stato inviato all'Unione, quest'ultima procede alla determinazione del convenuto entro due mesi dalla data di ricevimento dell'avviso. L'Unione informa il ricorrente senza ritardo di tale determinazione, sulla quale il ricorrente può basarsi per presentare una domanda a norma dell'.6 (Presentazione delle domande al tribunale).
3. Qualora il convenuto non sia stato determinato a norma del paragrafo 2, si applicano le disposizioni seguenti:
a) qualora l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento identifichi esclusivamente un trattamento di uno Stato membro dell'Unione, tale Stato membro agisce in qualità di convenuto;
b) qualora l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento identifichi un trattamento di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione, l'Unione agisce in qualità di convenuto.
4. Qualora l'Unione o uno Stato membro agisca in qualità di convenuto, nè l'Unione nè lo Stato membro interessato possono invocare l'inammissibilità di una domanda, nè altrimenti invocare l'infondatezza o l'invalidità di una domanda o di una sentenza argomentando che il convenuto dovrebbe essere o avrebbe dovuto essere l'Unione e non lo Stato membro, o viceversa.
5. Si precisa che nessuna disposizione del presente accordo nè del meccanismo di risoluzione delle controversie applicabile impedisce all'Unione e allo Stato membro interessato di scambiarsi tutte le informazioni relative ad una controversia.
Storico versioni
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