Accordo›Capo 3›Sez. A
Art. 3.2
Risoluzione amichevole
In vigore dal 13 ott 2023
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Risoluzione amichevole
Qualsiasi controversia deve per quanto possibile essere risolta amichevolmente mediante negoziati e, ove possibile, prima della presentazione di una richiesta di consultazioni a norma dell'.3 (Consultazioni). La risoluzione amichevole di una controversia può avvenire in qualsiasi momento, anche dopo l'avvio del procedimento di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione.
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Prourn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-3-2