Accordo›Capo 3›Sez. A
Art. 3.11
Norme etiche
In vigore dal 13 ott 2023
.11
Norme etiche
1. I membri del tribunale e del tribunale d'appello sono scelti tra persone che offrono tutte le garanzie d'indipendenza. Non sono collegati ad alcun governo1 e, in particolare, non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi riguardo a questioni attinenti alla controversia. Non partecipano all'esame di controversie che possano generare conflitti di interessi diretti o indiretti e a tal fine si conformano alle disposizioni dell'allegato 7 (Codice di condotta dei membri del tribunale, del tribunale d'appello e dei mediatori). Dopo la nomina, inoltre, si astengono dall'agire in qualità di consulenti esperti o testimoni di parte in qualsiasi controversia in materia di protezione degli investimenti, sia essa nuova o in corso, insorta nel quadro del presente accordo, di qualsiasi altro accordo o del diritto interno.
______
 1 Si precisa che il fatto che una persona percepisca un reddito da
un governo o sia stata anteriormente un dipendente statale o abbia legami familiari con una persona che percepisce un reddito da un governo non costituisce di per sè motivo di incompatibilità.
2. Qualora una parte della controversia ritenga che un membro abbia un conflitto di interessi, tale parte invia al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello un avviso di ricusazione della nomina di tale membro. L'avviso di ricusazione è inviato entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale o del tribunale d'appello è stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte è venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere noti al momento della composizione della divisione del tribunale. L'avviso di ricusazione contiene i motivi della ricusazione.
3. Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, il membro ricusato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, udite le parti della controversia e dopo aver accordato al membro l'opportunità di presentare osservazioni, prende una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di ricusazione e senza ritardo ne dà notifica alle parti della controversia e agli altri membri della divisione.
4. Se la ricusazione riguarda la nomina del presidente del tribunale a una divisione, la decisione è presa dal presidente del tribunale d'appello e viceversa.
5. Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello le parti,, mediante decisione del comitato, possono decidere di destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualità di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Se ad essere messa in questione è la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata è presentata dal presidente del tribunale di primo grado. Gli .9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 5, e 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 5, si applicano, mutatis mutandis, per la copertura di posti vacanti che possono crearsi a norma del presente paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-3-11