Accordo›Capo 2
Art. 2.3
Trattamento nazionale
In vigore dal 13 ott 2023
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Trattamento nazionale
1. Ciascuna parte, nel proprio territorio, riserva agli investitori contemplati dell'altra parte e ai loro investimenti disciplinati un trattamento non meno favorevole di quello che concede, in situazioni analoghe, ai propri investitori e ai loro investimenti per quanto concerne l'esecuzione, la gestione, la conduzione, il mantenimento, l'uso, lo sfruttamento e la vendita o altri atti di disposizione dei loro investimenti.
2. Fermo restando il paragrafo 1, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure relative all'esecuzione, alla gestione, alla conduzione, al mantenimento, all'uso, allo sfruttamento e alla vendita o ad altri atti di disposizione di uno stabilimento, che non siano incompatibili con gli impegni inseriti nei propri elenchi di impegni specifici di cui rispettivamente agli allegati 8-A o 8-B del capo 8 (Servizi, stabilimento e commercio elettronico) dell'ALC/UE-S1, qualora si tratti di:
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 1 Resta inteso che tra le misure che non siano incompatibili con
gli impegni inseriti negli elenchi di impegni specifici delle parti di cui rispettivamente agli allegati 8-A o 8-B del capo 8 (Servizi, stabilimento e commercio elettronico) dell'ALC/UE-S sono ricomprese le misure riguardanti qualunque settore non inserito nei rispettivi elenchi, come pure le misure che non siano incompatibili con qualunque condizione, limitazione o riserva inserita nei rispettivi elenchi in relazione a qualsiasi settore, indipendentemente dal fatto che tali misure incidano sullo "stabilimento" quale definito all'.8 (Definizioni), lettera d) dell'ALC/UE-S.
a) misure adottate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o anteriormente a tale data;
b) misure di cui alla lettera a), che sono prorogate, sostituite o modificate dopo l'entrata in vigore del presente accordo, sempre che tali misure, una volta prorogate, sostituite o modificate, non si rivelino meno compatibili con il dettato del paragrafo 1 rispetto alle stesse misure esistenti prima della proroga, sostituzione o modifica; oppure
c) misure non rientranti nelle lettere a) e b), a condizione che non siano applicate a investimenti disciplinati effettuati nel territorio della parte prima dell'entrata in vigore di tali misure o in modo tale da danneggiare o provocare perdite a tali investimenti1.
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Ai fini del paragrafo 2, lettera c), resta inteso che, per determinare se una misura danneggi o provochi perdite agli investimenti disciplinati effettuati prima dell'entrata in vigore di tale misura, occorre tener conto di diversi fattori, come il fatto che una parte abbia previsto un congruo periodo di introduzione progressiva ai fini dell'attuazione della misura, oppure abbia cercato in qualsiasi altro modo di affrontare gli effetti di tale misura sugli investimenti disciplinati effettuati prima dell'entrata in vigore della misura stessa.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, una parte può adottare o applicare misure atte a riservare agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati dell'altra parte un trattamento meno favorevole di quello accordato ai propri investitori ed investimenti in situazioni simili, a condizione che tali misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti degli investitori contemplati o degli investimenti disciplinati dell'altra parte nel territorio della parte che adotta le misure, o che non rappresentino una restrizione dissimulata degli investimenti disciplinati, qualora tali misure:
a) siano necessarie a tutelare la sicurezza pubblica, la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico2;
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 2 L'eccezione per ragioni di ordine pubblico può essere invocata
solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.
b) siano necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;
c) mirino alla conservazione delle risorse naturali esauribili, sempre che tali misure siano applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti di investitori o investimenti interni;
d) siano necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
e) siano necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:
i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli o fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;
iii) alla sicurezza;
f) mirino a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa1 di imposte dirette nei confronti degli investitori o degli investimenti dell'altra parte.
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 1 Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione
equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali: a) si applicano agli investimenti e agli investitori non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti è determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte; b) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio di una parte; c) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi; d) si applicano agli investimenti situati nel territorio dell'altra parte o provenienti da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte; e) operano una distinzione tra investitori o investimenti soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori o investimenti, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure f) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti o succursali residenti o tra soggetti o succursali collegati dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile di una parte. I termini o i concetti fiscali di cui alla lettera f) ed alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, del diritto interno della parte che adotta la misura.
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