AccordoCapo 1

Art. 1.2

Definizioni

In vigore dal 13 ott 2023
.2 Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: 1. "investimento disciplinato", un investimento di proprietà diretta o indiretta o controllato direttamente o indirettamente da un investitore contemplato di una delle parti nel territorio dell'altra parte1. ______  1 Si precisa che tra gli investimenti effettuati "nel territorio dell'altra parte" sono compresi quelli realizzati in una zona economica esclusiva o su una piattaforma continentale, secondo quando disposto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. 2. Per "investimento" si intende qualunque tipo di attività che presenti le caratteristiche di un investimento, compresi l'impegno di capitale o di altre risorse, l'aspettativa di guadagno o di utili, l'assunzione di un rischio o una certa durata. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui: a) beni materiali e immateriali, beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto patrimoniale, per esempio a titolo di locazione finanziaria, mutuo ipotecario, diritto di ritenzione e pegno; b) un'impresa, comprese succursali, quote, azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un'impresa, inclusi i diritti che ne derivano; c) obbligazioni, prestiti e altri strumenti di debito, compresi i diritti che ne derivano; d) altre attività finanziarie, compresi contratti derivati, contratti a termine e opzioni; e) contratti chiavi in mano, di costruzione, gestione, produzione, concessione, condivisione dei proventi e altri contratti simili; f) crediti monetari o diritti su altre attività o all'adempimento di una prestazione contrattuale a carattere patrimoniale; g) diritti di proprietà intellettuale1 e avviamento; e ______  1 per diritti di proprietà intellettuale s'intende: a) tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC (di seguito "accordo TRIPS") vale a dire: i) il diritto d'autore ed i diritti connessi; ii) i brevetti (compresi, nel caso dell'Unione, i diritti derivanti da certificati protettivi complementari); iii) i marchi; iv) i disegni; v) le topografie di circuiti integrati; vi) le indicazioni geografiche; vii) la protezione di informazioni segrete; e b) la privativa per ritrovati vegetali. h) licenze, autorizzazioni, permessi e diritti simili conferiti a norma del diritto interno, comprese le concessioni per l'esplorazione, la coltivazione, l'estrazione o lo sfruttamento di risorse naturali2. ______  2 Si precisa che un'ordinanza o una sentenza emessa nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo non costituisce di per sè un investimento. I rendimenti che sono investiti sono trattati come investimenti, e i mutamenti della forma in cui sono investite o reinvestite le attività non ne alterano la qualifica di investimenti; 3. "investitore contemplato", una persona fisica3 o giuridica di una parte che ha effettuato un investimento nel territorio dell'altra parte; ______  3 Il termine "persona fisica" comprende le persone fisiche residenti permanentemente in Lettonia senza essere cittadini lettoni o di qualunque altro Stato, ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari lettoni, di ottenere un passaporto per non cittadini (passaporto per stranieri). 4. "persona fisica di una parte", un cittadino di Singapore o di uno degli Stati membri dell'Unione, secondo il rispettivo diritto; 5. "persona giuridica", qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; 6. "persona giuridica dell'Unione" o "persona giuridica di Singapore", una persona giuridica costituita rispettivamente in conformità del diritto dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione, o di Singapore, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale1, o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio dell'Unione o nel territorio di Singapore. Se la persona giuridica ha soltanto la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio rispettivamente dell'Unione o di Singapore, essa non è considerata una persona giuridica dell'Unione o di Singapore, a meno che non eserciti un'attività commerciale sostanziale rispettivamente nel territorio dell'Unione o di Singapore. ______  1 Per "amministrazione centrale" s'intende la sede principale in cui sono prese le decisioni finali.  2 La parte UE riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale". Di conseguenza, la parte UE estende i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite in conformità del diritto di Singapore e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio di Singapore unicamente se tali persone giuridiche hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia di Singapore. 7. "misura", qualsiasi legge, regolamento, procedura, prescrizione o pratica; 8. "trattamento" o "misura"1 adottati o mantenuti in vigore da una parte, comprendenti quelli di: ______  1 Si precisa che le parti riconoscono che i termini "trattamento" o "misura" comprendono le omissioni. a) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e b) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; 9. "rendimenti", tutti gli importi derivati o prodotti da un investimento o reinvestimento, compresi utili, dividendi, plusvalenze, canoni, interessi, pagamenti connessi a diritti di proprietà intellettuale, pagamenti in natura e qualsiasi altro tipo di reddito legittimo; 10. "valuta liberamente convertibile", una valuta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per operazioni internazionali. 11. "stabilimento": a) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica: oppure b) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza, per stabilire o mantenere legami economici durevoli nel territorio di una parte al fine di svolgere un'attività economica; 12. "attività economica", ogni attività di natura economica, escluse quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia non a titolo commerciale nè in concorrenza con uno o più operatori economici; 13. "parte UE", l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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