AccordoCapo 1

Art. 1.1

Obiettivo

In vigore dal 13 ott 2023
ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione", IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, e IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD da una parte, e LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, di seguito "Singapore", dall'altra, di seguito congiuntamente "le parti" o singolarmente"la parte", Consapevoli di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (di seguito "APC/UE-S"), nonché dell'importanza del vincolo economico, commerciale e d'investimento che le unisce, il quale trova riscontro anche nell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (di seguito "ALS/UE-S"); Desiderose di rafforzare ulteriormente il loro rapporto nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che questo accordo creerà un nuovo clima favorevole a un ulteriore sviluppo degli investimenti tra le parti; Riconoscendo che il presente accordo intende completare e promuovere iniziative d'integrazione economica regionale; Determinate a rafforzare il loro vincolo economico, commerciale e d'investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economiche, sociali ed ambientali, ed a promuovere gli investimenti nel rispetto di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonché delle pertinenti norme internazionalmente riconosciute e degli accordi di cui sono firmatarie; Riaffermando il loro impegno a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile e della trasparenza che trovano espressione nell'ALS/UE-S; Riaffermando il diritto di ciascuna parte di adottare ed applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio in materia sociale ed ambientale, di sicurezza e salute pubblica, di promozione e protezione della diversità culturale; Riaffermando la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; Riconoscendo l'importanza della trasparenza nel commercio e negli investimenti internazionali a beneficio di tutti i portatori di interessi; Basandosi sui rispettivi diritti ed obblighi derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi ed intese multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono parti, in particolare l'ALS/UE-S, Hanno convenuto quanto segue: .1 Obiettivo Il presente accordo ha per obiettivo il miglioramento del clima degli investimenti tra le parti, conformemente alle disposizioni del presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-1-1

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