AccordoCapo 2

Art. 2.1

Ambito di applicazione

In vigore dal 13 ott 2023
.1 Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati effettuati in conformità del diritto applicabile, indipendentemente dal fatto che tali investimenti siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente accordo1. ______  1 Si precisa che il presente capo non si applica al trattamento riservato da una parte agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati prima dell'entrata in vigore del presente accordo. 2. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente accordo, l'.3 (Trattamento nazionale) non si applica alle sovvenzioni concesse da una parte, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali. 3. L'.3 (Trattamento nazionale) non si applica: a) agli appalti pubblici di beni e servizi acquistati da pubbliche amministrazioni per scopi governativi e non ai fini di una rivendita, di un utilizzo in una fornitura di beni o in una prestazione di servizi a titolo commerciale; oppure b) ai servizi audiovisivi; c) alle attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri nei rispettivi territori di ciascuna parte; ai fini del presente accordo, per attività svolta nell'esercizio dei pubblici poteri si intende qualsiasi attività, eccetto un'attività svolta a titolo commerciale o in concorrenza con uno o più fornitori.
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-2-1

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Ambito di applicazione (Art. 2.1 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo