Allegato 6›Sez. A
Art. 2
Avvio del procedimento
In vigore dal 13 ott 2023
Avvio del procedimento
1. In qualunque momento, una parte della controversia può chiedere l'avvio di un procedimento di mediazione. Tale richiesta è presentata per iscritto all'altra parte.
2. La parte cui è indirizzata tale richiesta la considera con la debita attenzione e risponde accogliendola o respingendola per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento.
3. Qualora la richiesta abbia ad oggetto un trattamento posto in essere da un'istituzione, un organismo o un'agenzia dell'Unione o da uno Stato membro dell'Unione e non sia stato determinato il convenuto a norma dell'.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 2, la richiesta è indirizzata all'Unione.
Se l'Unione accoglie la richiesta, la risposta specifica se sarà l'Unione oppure lo Stato membro dell'Unione interessato a intervenire in qualità di parte del procedimento di mediazione1.
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 1 Si precisa che, nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto un
trattamento posto in essere dall'Unione, l'Unione interviene in qualità di parte del procedimento di mediazione e lo Stato membro dell'Unione interessato è associato a pieno titolo al procedimento di mediazione. Qualora la richiesta riguardi esclusivamente un trattamento posto in essere da uno Stato membro dell'Unione, lo Stato membro dell'Unione interessato interviene in qualità di parte del procedimento di mediazione, a meno che non chieda all'Unione di intervenire in qualità di parte.
Storico versioni
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