AccordoCapo 4

Art. 4.17

Denuncia

In vigore dal 13 ott 2023
.17 Denuncia In caso di denuncia del presente accordo a norma dell'.16 (Durata), esso continua a produrre effetti per un ulteriore periodo di 20 anni dalla data della denuncia per quanto concerne gli investimenti disciplinati effettuati anteriormente alla data della denuncia del presente accordo. Il presente accordo non si applica in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo e di mancata entrata in vigore del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-4-17

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Denuncia (Art. 4.17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo