AccordoCapo 4

Art. 4.19

Testi facenti fede

In vigore dal 13 ott 2023
.19 Testi facenti fede Il presente accordo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-4-19

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Testi facenti fede (Art. 4.19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo