AccordoCapo 4

Art. 4.18

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

In vigore dal 13 ott 2023
.18 Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea 1. L'Unione notifica senza ritardo a Singapore qualsiasi richiesta di adesione all'Unione presentata da un paese terzo. 2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione e il paese candidato all'adesione l'Unione si adopera per: a) nella misura del possibile, fornire a Singapore e tutte le informazioni che richieda su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e b) tenere conto di tutte le preoccupazioni espresse da Singapore. 3. Appena possibile l'Unione informa Singapore in merito al risultato dei negoziati di adesione con un paese candidato, e notifica a Singapore l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione. 4. In sede di comitato, e con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione di un paese terzo all'Unione, le parti esaminano tutti ogni possibile effetto di tale adesione sul presente accordo.e le parti possono, con decisione in sede di comitato, mettere in atto gli adeguamenti o le misure transitori eventualmente necessari. 5. Ogni nuovo Stato membro dell'Unione aderisce al presente accordo depositando un atto di adesione al presente accordo presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione e il direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore o i rispettivi successori.
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Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (Art. 4.18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo