Allegato 6›Sez. C
Art. 6
Rapporto con i procedimenti di risoluzione delle controversie
In vigore dal 13 ott 2023
Rapporto con i procedimenti di risoluzione delle controversie
1. Il procedimento di mediazione non è destinato a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie nell'ambito del presente accordo o di altri accordi. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti della controversia non adducono o presentano come prove, nè un organo, tribunale o collegio decisorio prende in considerazione:
a) le posizioni assunte dall'altra parte della controversia nel corso del procedimento di mediazione;
b) la volontà manifestata dall'altra parte della controversia di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore.
2. Il meccanismo di mediazione lascia impregiudicate le posizioni giuridiche delle parti e delle parti della controversia a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) o sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti).
3. Fatte salve le disposizioni dell' (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, e a meno che le parti della controversia non convengano altrimenti, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri o la soluzione che possono essere proposti, sono riservate. Le parti della controversia possono comunque rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.
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