Allegato 8›Sez. C
Art. 2
In vigore dal 13 ott 2023
Le udienze del tribunale sono pubbliche; il tribunale stabilisce, dopo aver sentito le parti della controversia, le disposizioni logistiche appropriate. Tuttavia la parte della controversia che intenda utilizzare in un'udienza informazioni indicate come protette ne informa il tribunale di conseguenza. Il tribunale adotta i provvedimenti necessari per impedire la divulgazione di tali informazioni.
Storico versioni
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