Allegato 8Sez. C

Art. 4

In vigore dal 13 ott 2023
1. Le informazioni riservate o protette, quali definite al paragrafo 2, che sono state identificate in conformità del presente articolo non sono rese disponibili al pubblico. 2. Le informazioni riservate o protette sono costituite da: a) informazioni commerciali riservate; b) informazioni protette contro la messa a disposizione del pubblico a norma del presente accordo; c) qualora si tratti di informazioni del convenuto, le informazioni che la legislazione del convenuto protegge contro la messa a disposizione del pubblico; qualora si tratti di altre informazioni, le informazioni protette da qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare che il tribunale ritenga applicabile alla divulgazione di tali informazioni. 3. Qualora un documento diverso da un'ordinanza o da una decisione del tribunale debba essere reso disponibile al pubblico a norma dell', paragrafo 1, del presente allegato, al momento della presentazione di tale documento la parte della controversia, la parte non coinvolta nella controversia o il terzo che presenta il documento provvede a: a) indicare se ritiene che il documento contenga informazioni che devono essere protette dalla pubblicazione; b) identificare chiaramente tali informazioni al momento della loro presentazione al tribunale; e c) presentare senza ritardo, o entro il termine fissato dal tribunale, una versione espunta del documento in cui tali informazioni vengono omesse. 4. Qualora un documento diverso da un'ordinanza o da una decisione del tribunale debba essere messo a disposizione del pubblico in virtù di una decisione del tribunale a norma dell', paragrafo 2, del presente allegato, la parte della controversia, la parte non coinvolta nella controversia o il terzo che ha presentato il documento, entro 30 giorni dalla data della decisione con cui il tribunale ha statuito che il documento deve essere messo a disposizione del pubblico, indica se ritiene che il documento contenga informazioni che devono essere protette dalla divulgazione e presenta una versione espunta del documento in cui tali informazioni vengono omesse. 5. Qualora sia proposta un'espunzione del documento a norma del paragrafo 4, le parti della controversia diverse dalla persona che ha presentato il documento in questione possono opporsi all'espunzione proposta e/o proporre che il documento sia espunto diversamente. Tali obiezioni e controproposte sono presentate entro 30 giorni dal ricevimento della proposta del documento espunto. 6. Qualora un'ordinanza, una decisione o una sentenza del tribunale debba essere messa a disposizione del pubblico a norma dell', paragrafo 1, del presente allegato, il tribunale fornisce a tutte le parti della controversia la possibilità di presentare osservazioni sulla presenza nel documento di informazioni che devono essere protette dalla pubblicazione e di proporre un'espunzione del documento con l'obiettivo di prevenire la divulgazione di tali informazioni. 7. Il tribunale decide su tutte le questioni relative alla proposta di espunzione dei documenti a norma dei paragrafi da 3 a 6 e determina, nell'esercizio della sua discrezionalità, in quale misura debbano essere espunte informazioni contenute nei documenti che devono essere messi a disposizione del pubblico. 8. Qualora il tribunale decida che non deve essere espunta alcuna informazione da un documento a norma dei paragrafi da 3 a 6 o che non deve essere impedita la divulgazione al pubblico di un documento, entro 30 giorni dalla decisione del tribunale ciascuna parte della controversia, la parte non coinvolta nella controversia o un terzo che abbia volontariamente presentato il documento agli atti può: a) ritirare, in tutto o in parte, dagli atti del procedimento il documento contenente tali informazioni; oppure b) ripresentare il documento in una forma che rispetti la decisione del tribunale. 9. Le parti della controversia che in un'udienza intendano utilizzare informazioni che considerano riservate o protette ne informano il tribunale di conseguenza. Il tribunale, previa consultazione con le parti della controversia, decide se tali informazioni debbano essere protette e adotta le misure necessarie per impedire la divulgazione al pubblico delle informazioni protette in conformità dell' del presente allegato. 10. Non sono messe a disposizione del pubblico le informazioni la cui divulgazione al pubblico metterebbe in pericolo l'integrità del procedimento di risoluzione delle controversie quale definita al paragrafo 11. 11. Il tribunale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti della controversia, previa consultazione con le parti della controversia ove possibile, adotta le misure appropriate per impedire o ritardare la pubblicazione di informazioni nei casi in cui tale pubblicazione comprometta l'integrità del procedimento di risoluzione delle controversie: a) perché potrebbe ostacolare la raccolta o la produzione di elementi di prova; oppure b) perché potrebbe portare all'intimidazione dei testimoni, degli avvocati che rappresentano le parti della controversia o dei membri del tribunale; oppure c) in circostanze eccezionali comparabili.
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-4-8

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