Allegato 10Sez. C

Art. 2

Richiesta di informazioni

In vigore dal 13 ott 2023
Richiesta di informazioni 1. In qualsiasi momento prima dell'avvio del procedimento di mediazione, una parte può chiedere per iscritto all'altra parte di fornire informazioni riguardanti una misura che incida negativamente sugli investimenti tra le parti. La parte cui tale richiesta è rivolta fornisce una risposta scritta entro 20 giorni. 2. La parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa la parte richiedente in merito ai motivi dell'impossibilità di rispondere entro tale termine, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-2-10

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Richiesta di informazioni (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo