Allegato 10Sez. C

Art. 3

Avvio del procedimento

In vigore dal 13 ott 2023
Avvio del procedimento 1. Una parte può chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione tra le parti. La richiesta è presentata all'altra parte per iscritto, ed è sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti e tale richiesta: a) indica la specifica misura contestata; b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli investimenti tra le parti; e c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura. 2. La parte cui è indirizzata tale richiesta la considera con la debita attenzione e risponde accogliendola o respingendola per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della medesima.
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-3-25

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Avvio del procedimento (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo