Allegato 10Sez. C

Art. 6

Attuazione di una soluzione concordata

In vigore dal 13 ott 2023
Attuazione di una soluzione concordata 1. Quando le parti sono giunte ad una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato. 2. La parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata. 3. Su richiesta delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: i) della misura contestata nel procedimento in questione; ii) delle procedure seguite; e iii) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine del procedimento in questione, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore dà alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle parti, entro 15 giorni il mediatore presenta alle parti una relazione finale dei fatti scritta. Detta relazione finale dei fatti scritta non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
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Attuazione di una soluzione concordata (Art. 6 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo