Allegato 10Sez. C

Art. 5

Regole del procedimento di mediazione

In vigore dal 13 ott 2023
Regole del procedimento di mediazione 1. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha avviato il procedimento di mediazione presenta al mediatore e all'altra parte una descrizione scritta dettagliata del problema, che descrive in particolare il funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti negativi sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla presentazione di tale descrizione, l'altra parte può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito al problema descritto. Ciascuna parte può inserire nella propria descrizione del problema o tra le proprie osservazioni tutte le informazioni ritenute pertinenti. 2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le parti. 3. Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti, le quali possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il presente accordo. 4. Il procedimento di mediazione si svolge nel territorio della parte cui è indirizzata la richiesta oppure, previo accordo tra le parti, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalità. 5. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie. 6. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato. Le parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedimenti interni. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può tuttavia contenere informazioni indicate come riservate da una parte. 7. Il procedimento di mediazione si conclude: a) con l'adozione ad opera delle parti di una soluzione concordata, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale adozione; b) con un accordo delle parti in qualsiasi fase del procedimento, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale accordo; c) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, nel cui caso la procedura di mediazione si cocnlude nel giorno di tale dichiarazione; oppure d) con una dichiarazione scritta delle altre parti dopo aver ricercato soluzioni concordate tramite il procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale dichiarazione.
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Regole del procedimento di mediazione (Art. 5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo