Allegato 10›Sez. C
Art. 7
Rapporto con i procedimenti di risoluzione delle controversie
In vigore dal 13 ott 2023
Rapporto con i procedimenti di risoluzione delle controversie
1. La procedura di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti).
2. La procedura di mediazione non è destinata a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo o da altri accordi. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti non adducono o presentano come prove, nè un collegio arbitrale prende in considerazione:
a) le posizioni assunte da una parte nel corso del procedimento di mediazione;
b) la volontà manifestata da una parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore.
3. Fatte salve le disposizioni dell' (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, e salvo diversa decisione delle parti, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri che possano essere rilasciati o la soluzione che possa essere proposta, sono riservate. Le parti possono comunque rivelare al pubblico che è in corso una mediazione.
Storico versioni
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