Accordo
Art. 3.7
Costituzione del collegio arbitrale
In vigore dal 31 ago 2023
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Costituzione del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio.
3. Se le parti non giungono a un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, ciascuna parte può, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, nominare un arbitro dal proprio sottoelenco istituito a norma dell'.23 (Elenco degli arbitri). Se una parte non nomina un arbitro dal proprio sottoelenco, l'arbitro, su richiesta dell'altra parte, viene estratto a sorte dal presidente del comitato o da un suo delegato mediante estrazione a sorte dal sottoelenco di tale parte istituito a norma dell'.23 (Elenco degli arbitri).
4. Se le parti non giungono a un accordo sul presidente del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, il presidente del comitato o un suo delegato, su richiesta di una parte, designa il presidente del collegio arbitrale mediante estrazione a sorte dal sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'.23 (Elenco degli arbitri).
5. Il presidente del comitato o un suo delegato designa gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3 o 4.
6. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui l'ultimo dei tre arbitri designati comunica alle parti di accettare la sua nomina conformemente all'allegato 7 (Regolamento di procedura).
7. Se, quando è presentata una richiesta a norma del paragrafo 3 o 4, uno degli elenchi di cui all'.23 (Elenco degli arbitri) non è ancora stato istituito o non contiene sufficienti nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da entrambe le parti o da una parte, qualora la proposta sia stata presentata solo da una di esse.
Storico versioni
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