Accordo

Art. 3.12

Esecuzione della relazione finale

In vigore dal 31 ago 2023
.12 Esecuzione della relazione finale La parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede alla relazione finale.
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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-3-12

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Esecuzione della relazione finale (Art. 3.12 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo