Accordo
Art. 3.12
Esecuzione della relazione finale
In vigore dal 31 ago 2023
.12
Esecuzione della relazione finale
La parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede alla relazione finale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-3-12