Accordo
Art. 3.10
Relazione interinale
In vigore dal 31 ago 2023
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Relazione interinale
1. Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne informa per iscritto le parti e il comitato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso il collegio arbitrale presenta la relazione interinale entro 120 giorni dalla data della sua costituzione.
2. Una parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta, comprensiva di osservazioni, di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro 14 giorni dalla data della sua notifica.
3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale si adopera per presentare la propria relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. Una parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta, comprensiva di osservazioni, di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro sette giorni dalla data della sua notifica.
4. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti, comprensive di osservazioni, sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno.
Storico versioni
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