Accordo

Art. 3.5

Avvio del procedimento arbitrale

In vigore dal 31 ago 2023
.5 Avvio del procedimento arbitrale 1. Se le parti non riescono a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'.3 (Consultazioni), la parte che ha chiesto l'avvio delle consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto all'altra parte, una cui copia è presentata al comitato. La parte attrice indica nella propria richiesta la misura contestata e spiega, in modo tale da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi per cui tale misura sarebbe incompatibile con le disposizioni del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-3-5

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Avvio del procedimento arbitrale (Art. 3.5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo