Accordo
Art. 3.3
Consultazioni
In vigore dal 31 ago 2023
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Consultazioni
1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'.2 (Ambito di applicazione) avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2. Una parte può chiedere l'avvio di consultazioni inviando una richiesta scritta all'altra parte, con copia al comitato istituito a norma dell'.1 (Comitato), e individuando la misura contestata e le pertinenti disposizioni del presente accordo.
3. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2 e hanno luogo nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta, salvo diversa decisione delle parti. Le consultazioni si ritengono concluse entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a meno che le entrambe le parti decidano di proseguirle. Le consultazioni e, in particolare, tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese le questioni che coinvolgono merci deperibili e merci o servizi di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2. Le consultazioni si ritengono concluse entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, a meno che le entrambe le parti decidano di proseguirle.
5. La parte che ha chiesto l'avvio delle consultazioni può avvalersi dell'.5 (Avvio del procedimento arbitrale) se:
a) l'altra parte non risponde alla richiesta di consultazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa;
b) le consultazioni non si svolgono entro i termini di cui al paragrafo 3 o 4;
c) le parti decidono di non tenere le consultazioni; o
d) le consultazioni si sono concluse senza pervenire a una soluzione concordata.
6. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali ai fini di un'analisi del modo in cui la misura contestata potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo.
Storico versioni
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