Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 20 mag 2021
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli dell'Accordo di cui all' della presente legge, valutati in euro 5.114 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese derivanti dall'attuazione degli del medesimo Accordo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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