Accordo

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 20 mag 2021
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE Preambolo Desiderando sviluppare una maggiore cooperazione internazionale in materia penale, considerato che tale cooperazione deve essere nell'interesse della giustizia e del reinserimento sociale delle persone condannate, considerato che tali obiettivi esigono che gli stranieri privati della libertà per aver commesso un reato possano scontare la loro pena nel proprio ambiente sociale, considerato che tale scopo può essere meglio conseguito trasferendoli nei propri Paesi, hanno convenuto quanto segue: . Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. «pena» indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale pronunciata da un giudice, di durata limitata o illimitata, a causa di un reato; 2. «sentenza» indica la decisione o il provvedimento di un giudice con cui è inflitta una pena; 3. «Stato» indica il Governo della Repubblica del Kosovo o il Governo della Repubblica Italiana; 4. «Stato di condanna» indica lo Stato che ha inflitto la pena alla persona che può essere, o che è stata, trasferita; 5. «Stato di esecuzione» indica lo Stato in cui la persona condannata può essere, o è stata, trasferita allo scopo di scontare la propria pena.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;66#art-a-1

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