Accordo
Art. 5
Obbligo di fornire informazioni
In vigore dal 20 mag 2021
1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicato il presente Accordo viene informata dallo Stato di condanna del contenuto sostanziale del presente Accordo e delle conseguenze legali che derivano dal trasferimento.
2. La persona condannata è informata per iscritto di ogni passo compiuto dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione rispetto alla sua richiesta di trasferimento se lo richiede, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuno Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-04-29;66#art-a-5