Accordo

Art. 10

Consegna della persona condannata

In vigore dal 20 mag 2021
1. Se il trasferimento della persona condannata è concesso, gli Stati si accordano senza indugio sul tempo, luogo e ogni altro aspetto relativo all'esecuzione del trasferimento. 2. Lo Stato di esecuzione è incaricato della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato di condanna.
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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;66#art-a-10

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