Accordo
Art. 13
Effetto del trasferimento per lo Stato di condanna
In vigore dal 20 mag 2021
1. La presa in carico da parte delle autorità dello Stato di esecuzione della persona condannata ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.
2. Lo Stato di condanna non può più dare esecuzione alla pena una volta che lo Stato di esecuzione ritiene che l'esecuzione della pena sia stata completata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-04-29;66#art-a-13