Accordo

Art. 16

Grazia, amnistia, commutazione

In vigore dal 20 mag 2021
1. Ciascuno Stato può concedere la grazia, l'amnistia o la commutazione della pena conformemente alla propria Costituzione ed alle proprie leggi. 2. Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna su ogni decisione adottata conformemente al comma 1 del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;66#art-a-16

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