Accordo

Art. 19

Informazioni sull'esecuzione

In vigore dal 20 mag 2021
Lo Stato di esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni in merito all'esecuzione della pena: a. quando ritiene che l'esecuzione della pena sia stata completata; b. se la persona condannata è evasa prima che l'esecuzione della pena sia stata completata; oppure c. se lo Stato di condanna chiede un rapporto speciale.
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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;66#art-a-19

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