Accordo
Art. 19
Informazioni sull'esecuzione
In vigore dal 20 mag 2021
Lo Stato di esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni in merito all'esecuzione della pena:
a. quando ritiene che l'esecuzione della pena sia stata completata;
b. se la persona condannata è evasa prima che l'esecuzione della pena sia stata completata; oppure
c. se lo Stato di condanna chiede un rapporto speciale.
Storico versioni
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