Accordo

Art. 23

Composizione delle controversie

In vigore dal 20 mag 2021
1. Ogni controversia sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo deve essere risolta mediante consultazione tra le Autorità centrali. 2. Se queste non raggiungono un accordo, la controversia deve essere risolta per via diplomatica.
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Composizione delle controversie (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo