Accordo
Art. 23
Composizione delle controversie
In vigore dal 20 mag 2021
1. Ogni controversia sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo deve essere risolta mediante consultazione tra le Autorità centrali.
2. Se queste non raggiungono un accordo, la controversia deve essere risolta per via diplomatica.
Storico versioni
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