Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 20 mag 2021
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' dell'Accordo stesso.
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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo