Accordo

Art. 22

Rapporti con altri accordi internazionali

In vigore dal 20 mag 2021
Il presente Accordo non impedisce agli Stati di cooperare per il trasferimento di persone condannate in base ad altri accordi internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti.
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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;66#art-a-22

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