Accordo
Art. 22
Rapporti con altri accordi internazionali
In vigore dal 20 mag 2021
Il presente Accordo non impedisce agli Stati di cooperare per il trasferimento di persone condannate in base ad altri accordi internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-04-29;66#art-a-22