Accordo

Art. 18

Cessazione dell'esecuzione

In vigore dal 20 mag 2021
Lo Stato di esecuzione cessa l'esecuzione della pena non appena è informato dallo Stato di condanna di una decisione o misura per effetto della quale la pena cessa di essere eseguibile.
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Cessazione dell'esecuzione (Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo